ART. 17 E 78 DELLA LEGGE 26 luglio 1975 n. 354
(VOLONTARIATO)
Estratto del testo pubblicato a cura della redazione internet del
CED della Corte Suprema di Cassazione
Partecipazione della
comunità esterna all'azione rieducativa
La finalità del
reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita
anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni
o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa.
Sono ammessi a
frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le
direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore,
tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei
detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra
la comunità carceraria e la società libera.
Le persone indicate
nel comma precedente operano sotto il controllo dei direttore.
Art. 78
Assistenti volontari
L'amministrazione
penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare
persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti
penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei
detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale.
Gli assistenti
volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dello istituto
sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto
il personale addetto al trattamento.
L'attività prevista
nei commi precedenti non può essere retribuita.
Gli assistenti
volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento
in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi e alle loro
famiglie.