S T A T U T O
ARTICOLO 1
E' costituita Civile la Associazione denominata:
"ASSOCIAZIONE INCONTRO E PRESENZA"
ARTICOLO 2
L'Associazione ha sede in Milano
ARTICOLO 3
“Incontro e Presenza" è un'associazione fra persone, che si riuniscono per conquistarsi una libertà interiore e per offrire possibilità di voce e di espressione a chi ne è privo in conseguenza di un'esperienza di emarginazione sociale.
Si propone in generale:
1)di operare per dar vita a spazi di presenza, di lavoro, di comunicazione, dentro e fuori dal carcere, perché ognuno possa dar senso alla propria vita, creando un ambito ospitale, in cui ci si accetti reciprocamente, ci si senta in relazioni feconde, si svolga un dibattito, da proporre alla sensibilità culturale di tutto il Paese;
2) di praticare una cultura dell'incontro rivolta al superamento delle lacerazioni ideologiche del nostro Paese;
3) di accogliere nell'incontro tutta la profondità dell'altro, l'esperienza, il dramma, le ragioni originarie, il nuovo impulso ideale.
L'Associazione, in particolare, ha gli scopi seguenti:
a) favorire, nel rispetto delle leggi vigenti, l'intervento, all'interno del carcere, di coloro che si impegnano a realizzare le finalità dell'Associazione, e di tenere rapporti costruttivi sia con singoli carcerati che con gruppi;
b) promuovere il recupero dell'identità e dignità della persona di fronte a situazioni umane di riflessione, e superamento critico delle esperienze precedenti;
c) promuovere servizi di assistenza legale ed iniziative di presenza ed informazione riguardo allo svolgimento di processi;
d) favorire esperienze di accoglienza e possibilità di lavoro per coloro che usciranno o sono già usciti dal carcere;
e) raccogliere e documentare, nel rispetto delle leggi vigenti, informazioni sull'ambiente e sulle strutture carcerarie, sensibilizzando l'opinione pubblica e gli organi competenti sulla necessità di interventi di ristrutturazione e miglioramento, nonchè di realizzazione di forme alternative alla detenzione, onde preservare la dignità della persona e favorirne il processo di recupero;
f) favorire e sostenere le iniziative politiche e legislative volte al superamento della legislazione dell'emergenza formatasi come conseguenza della lotta al terrorismo;
g) favorire e sostenere iniziative politiche e legislative per l'ottenimento di condizioni ambientali strutturali e regolamentari che consentano speciali sostegni per settori socialmente deboli della criminalità comune quali tossicodipendenti, malati, anziani, minori e donne con figli, con l'attiva partecipazione dei carcerati stessi;
h) inserire nell'associazione le persone che, detenute o uscite dal carcere, cercano di proseguire il cammino di riflessione e di nuova proposta, e naturalmente, condividano esplicitamente gli scopi dell'Associazione;
i) promuovere convegni, dibattiti e pubblicazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica e gli organi pubblici al problema della emarginazione a causa della detenzione;
l) collaborare con Enti Pubblici e Privati che operino a favore degli emarginati a causa della detenzione, in settori omogenei o collaterali alle finalità dell'Associazione.
La associazione potrà richiedere contributi a enti pubblici e privati, Regioni, Provincie, Comuni, e organizzazioni della Comunità Europea.
La associazione potrà promuovere la costituzione di Fondazioni.
Dai fini dell'Associazione è, comunque escluso ogni scopo di lucro.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.
ARTICOLO 4
Sono soci le persone che previa richiesta scritta e condividendo gli scopi e i metodi della associazione saranno accettati dal Consiglio direttivo con deliberazione motivata.
Il consiglio di amministrazione annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto della adesione alla associazione da parte di chi intende aderire alla stessa.
E' in facoltà' degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
E' espressamente vietata la temporaneità del rapporto associativo e qualunque tipo di associazione a termine.
Sono soci onorari, a vita, il primo Presidente e Vicepresidente e coloro che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, abbiano esplicato un’attività di rilevante vantaggio per l'associazione od operato per l'ottenimento di particolari obiettivi di rilevante importanza per l'associazione.
ARTICOLO 5
Il socio che intendesse recedere dall'Associazione, dovrà comunicare per iscritto, il suo proposito al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il recesso ha effetto dall'anno successivo alla sua comunicazione.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione con deliberazione motivata nei seguenti casi:
- per mora superiore a novanta giorni nel pagamento della quota associativa annuale,
- per lo svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quelle della associazione,
- qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o del regolamento o contravvenga a regolari delibere adottate dagli organi sociali,
- qualora arrechi evidente danno materiale o morale alla associazione con il suo comportamento.
Il socio receduto o dichiarato escluso non avrà diritto a liquidazione per le quote versate.
ARTICOLO 6
La associazione non ha fini di lucro.
Il patrimonio della associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono alla associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Per l'adempimento dei suoi compiti la associazione dispone delle seguenti entrate:
- quote associative,
- redditi derivanti dal suo patrimonio,
- introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
La associazione non può distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.
ARTICOLO 7
Sono organi dell'Associazione:
a) l'assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente ed il Vice-presidente (o i Vicepresidenti)
d) i Revisori dei Conti.
ARTICOLO 8
L'assemblea è costituita da tutti i soci ed è ordinaria o straordinaria.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.
Ad essa sono sottoposti:
a) la relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento economico e sull'attività dell'Associazione;
b) il rendiconto dell'esercizio sociale;
c) la nomina del Consiglio di Amministrazione;
d) la nomina dei Revisori dei Conti;
e) gli altri argomenti che il Consiglio di Amministrazione o i Soci, nel caso previsto al II comma dell'articolo 9, ritengano di sottoporle.
L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.
ARTICOLO 9
L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su deliberazione del Consiglio stesso.
Il Consiglio deve deliberare la convocazione dell'Assemblea quando gliene sia fatta richiesta motivata, con indicazione dell'ordine del giorno, proposto da almeno un decimo dei soci aventi diritto di intervenire all'Assemblea.
ARTICOLO 10
Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera oppure mediante avviso pubblicato sul Bollettino dell'Associazione spediti a ciascuno dei soci almeno 30 giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente il giorno, ora e luogo in cui si terrà l'assemblea in prima ed eventualmente in seconda convocazione (che può essere fissata nello stesso giorno della prima, almeno un'ora dopo) e l'ordine del giorno.
ARTICOLO 11
Il diritto di intervento in Assemblea e di voto spetta solo ai Soci regolarmente accettati ed in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta, da altro socio, ma nessuno può rappresentare più di altri cinque soci.
Per la validità della costituzione e delle deliberazioni della assemblea si applica l'articolo 21 del codice civile.
ARTICOLO 12
L'Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 5 a 11 membri, nel numero dispari di volta in volta determinato dall'Assemblea a maggioranza, soci da almeno 60 giorni prima della nomina, che restano in carica per tre anni e comunque sino a che i loro successori siano stati nominati e sono rieleggibili.
Per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione ogni socio può votare tanti candidati quanti sono gli Amministratori da nominare; risultano nominati i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze.
Il Consiglio di Amministrazione può nel rispetto di tali disposizioni, stabilire norme e regolamenti per la presentazione delle candidature per la votazione.
Gli Amministratori non assumono responsabilità personali, in quanto abbiano agito in conformità alle leggi, allo statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
ARTICOLO 13
Al Consiglio spettano indistintamente tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione con facoltà di opportunamente delegare i poteri stessi e la firma sociale ad uno o più Consiglieri Delegati scelti tra i suoi componenti.
Il Consiglio, nell'ambito dei suoi membri, elegge il Presidente e due Vice presidenti, che lo sostituiscano in caso di assenza o di impedimento, ed il Tesoriere; può nominare altresì periodicamente un Segretario, anche estraneo al Consiglio.
Tutti scadono con il Consiglio che li ha nominati e sono rieleggibili.
Le cariche sono gratuite.
Spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento, ai Vicepresidenti la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte a qualsiasi terzo, con facoltà di nominare anche procuratori o mandatari.
ARTICOLO 14
Il Consiglio è convocato dal Presidente di sua iniziativa o quando almeno un terzo dei consiglieri gliene faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare entro 30 giorni dalla richiesta.
La convocazione è fatta con lettera spedita almeno sette giorni prima della riunione (salvo i casi di urgenza, nei quali la convocazione può essere fatta con telegramma spedito almeno il giorno prima) e contenente l'ordine del giorno. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in difetto, dal Vice-Presidente; mancando l'intervento dell'uno o dell'altro, il Consiglio elegge il Presidente della singola seduta. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni è redatto verbale a cura del Segretario.
ARTICOLO 15
Il Consiglio può stabilire un regolamento dell'Associazione e modificarlo e può costituire in relazione allo svolgimento dei propri fini, comitati tecnico-scientifici per materia.
ARTICOLO 16
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Presidente sottopone alla assemblea generale ordinaria per la approvazione il bilancio consuntivo dell'esercizio predisposto dal Consiglio di amministrazione eventualmente accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede della associazione durante i quindici giorni che precedono la assemblea convocata per la sua approvazione e finche' sia approvato.
Gli associati possono prenderne visione.
ARTICOLO 17
L'assemblea può nominare un collegio dei revisori composto di tre membri effettivi e due supplenti.
Il Collegio dei revisori ha il compito di controllare assumendone la responsabilità la contabilità della associazione, fare riscontri di cassa e verificare tutto quanto è inerente alla amministrazione della associazione.
1 suoi membri possono partecipare con compiti consultivi alle riunioni del consiglio di amministrazione.
ARTICOLO 18
La durata dell'Associazione è fissata sino 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta)
ARTICOLO 19
In caso di scioglimento della associazione per qualsiasi causa la assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 20
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla legge 266/91 e sue modificazioni.